Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’appello cautelare proposto avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di Frosinone, con il quale era stata rigettata la richiesta di restituzione di un autotreno di proprietà di una società, di cui l’imputato era direttore tecnico, sottoposto a sequestro in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2020, n. 15965) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui illegittima e contraria al principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., era stata la decisione di non estendere l’ipotesi di esclusione della confisca, prevista dall’art. 452-undecies, co. 4, c.p. in relazione a talune fattispecie delittuose contemplate dal codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies), alle fattispecie contravvenzionali disciplinate dal codice dell’ambiente – ha invece affermato l’importante principio per cui nessun sospetto di incostituzionalità è ravvisabile atteso che la confisca prevista dal codice penale (art. 452-undecies) presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca prevista dal Testo Unico Ambientale (art. 260-ter, D.Igs. n. 152 del 2006) integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva.
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