Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la cancellazione dai certificati, generale e penale, a richiesta dall’interessato dell’annotazione della sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, la Corte di Cassazione (sentenza 2 novembre 2020, n. 30433) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice aveva erroneamente escluso di applicare analogicamente gli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 313 del 2002 nella parte in cui regolano la non ascrivibilità della condanna in ragione della dichiarazione di cause estintive del reato o della pena e, comunque, per non aver motivato in relazione alla questione di costituzionalità degli stessi articoli, nella parte in cui non prevedono la non ascrivibilità (nel certificato generale e in quello penale richiesti dall’interessato) delle sentenze per reati dichiarati estinti estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità – ha, in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 179 del 2020, annullato con rinvio il provvedimento che aveva rifiutato la cancellazione dai certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, dell’annotazione relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186 CdS, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblicà utilità ex art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice.
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