La nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» comprende le autorità di uno Stato membro, non necessariamente giudici o organi giurisdizionali, che partecipano all’amministrazione della giustizia penale e agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE). Alla stregua di ciò, interpretando la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE, la Corte di Giustizia dell’Ue ha chiarito, con la sentenza del 24 novembre 2020 causa C-510/19, che i procuratori dei Paesi Bassi non rappresentano un’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito dell’esecuzione di un MAE.
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