La polizza con la quale il Comune stipula con una società assicuratrice una polizza a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, in quanto la funzione di garanzia viene a porsi in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358.