Al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., è necessaria la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti, purché siano, poi, consacrate in un unico documento. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 marzo 2020, n. 7478.
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