Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di un imputato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 93) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata affermata la sua responsabilità penale, solo in base ad un unico elemento, il tag che si assume indicherebbe una sua firma, così qualificandolo come autore degli imbrattamenti contestati – ha invece ritenuto del tutto corretto l’approdo cui erano pervenuti i giudici di merito, emergendo che gli imbrattamenti di immobili si connotavano tutti per l’apposizione di alcune scritte, riconosciute in sentenza come le “tags” degli autori (ossia, le firme che i writers usano apporre sui loro graffiti per assumersene la paternità).
Call Now Button