La vicenda sotto scrutinio (Trib. Roma, GIP, ordinanza 30 gennaio 2020) è particolarmente complessa e afferisce a un presunto caso di responsabilità professionale sanitaria in cui si sono registrate, come annota l’estensore, «ben tre richieste di archiviazione del Pm nei confronti di X, medico chirurgo» precedute, come ovvio, da due ordinanze ex articolo 410 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari con le quali si chiarivano a) alcune questioni in diritto in ordine al calcolo dei termini per la procedibilità dei delitti a querela (cfr. Cassazione sez. IV, n. 21527/2015 secondo cui il termine decorre invece dalla conoscenza dell’esito delle consulenze tecniche); b) e si disponevano alcuni accertamenti sulle doglianze provenienti dalla parte offesa.
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