Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imprenditore per il reato di omesso versamento IVA, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25433) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui o il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione ovvero avrebbe dovuto essere sollevata di fronte alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 25, co. 2, Cost., ed all’art. 7 CEDU, della dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2000 nella parte in cui aveva individuato, con efficacia retroattiva, una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione penale applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore – ha diversamente rilevato che, non risultando che la sospensione del corso della prescrizione fosse il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato ascritto al reo, ma fosse la conseguenza, derivante dalla ordinaria applicazione dell’art. 159, co. 1, c.p., della intervenuta sospensione del processo a suo carico, andava affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modd. in l. n. 27 del 2020, prospettata in relazione agli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost.
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