Con la sentenza n. 21946/2020, la Prima Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio, per un nuovo esame, l’ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva negato l’accesso all’istituto del permesso premio a un detenuto in regime di 41-bis ord. penit; in particolare il Collegio aveva deliberato non luogo a procedere a fronte di un’istanza preliminare di accertamento della collaborazione impossibile (su permesso premio), ritenendo incompatibile il regime differenziato con i benefici penitenziari, essendo insito nel 41-bis ord. il presupposto della persistenza della pericolosità sociale sull’esterno.
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