È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., non essendo la fattispecie caratterizzata dal requisito dell’urgenza e dal pericolo di dispersione della prova. Le spese processuali del terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. È quanto statuito dal Tribunale di Reggio Emilia nella recente ordinanza collegiale del 20 febbraio 2020.
Call Now Button