La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia, con la conseguenza che l’omessa considerazione della istanza, ritualmente formulata nell’originario controricorso, giustifica la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 luglio 2020, n. 14098.
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