In tema di reati concernenti le armi comuni da sparo, è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, ma il titolare dell’armeria deve controllare l’autenticità dei documenti legittimanti i relativi acquisti (Cassazione penale, sezione I, sentenza 6 febbraio 2020, n. 5037).
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