La ratio sottesa all’applicazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede è destinata a perdere pregnanza ogniqualvolta l’affidamento nel rispetto dell’altrui proprietà da parte di terzi appare “malriposto”, ovvero, quando non la destinazione, non la consuetudine né tantomeno la necessità, bensì solo la comodità e/o la trascuratezza nella vigilanza hanno determinato il maggior rischio di un’azione furtiva in danno dei propri beni (Tribunale di Spoleto, sentenza 26 novembre 2019, n. 579).
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