Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il giudice, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva disposto anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di Cassazione (sentenza 4 dicembre 2019, n. 49184) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale aveva illegalmente disposto la statuizione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno in quanto il soggetto era munito di foglio rosa e dunque non aveva ancora conseguito la patente – ha invece affermato che, dovendo essere considerata “tamquam non esset” la sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di soggetto il quale non l’abbia mai conseguita o al quale sia stata revocata, alla luce dell’assenza – anche in via meramente potenziale – di conseguenze dannose, deve escludersi l’esistenza di un interesse a ricorrere avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa non applicabile a suo carico.
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