La modifica apportata all’art. 66 disp. att. cod. civ. da ultimo con l’art. 5 bis, c. 1, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159 ha creato un dibattito tra i giuristi inerenti a tre differenti espressioni testuali utilizzate dal legislatore, che, da qualche tempo, o per eccessiva precipitazione nel disporre una normativa o per una non perfetta conoscenza della materia sulla quale interviene, lascia agli studiosi dubbi interpretativi. Anche per la modifica de qua è opportuno un chiarimento a favore degli operatori che agiscono all’interno del condominio, vale a dire soprattutto degli amministratori.
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