Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, la nozione di condotta violenta o di incitamento alla violenza commessa “in occasione” o “a causa” di manifestazioni sportive non implica una immediata connessione spaziale o temporale tra l’incontro sportivo e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell’azione, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest’ultima.
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