L’art. 1189 c.c., il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente e del controvalore dei titoli depositati, effettuato dopo la chiusura del conto per morte del correntista. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Torino dell’1 luglio 2020, n. 2129.
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