Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la quella di primo grado, aveva condannato un imputato, cui era stato contestato di aver violato le prescrizioni impostegli con la sorveglianza speciale di PS, in particolare per essere allontanato dalla sua abitazione, senza alcuna autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza 9 novembre 2020, n. 31203) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’avviso sarebbe necessario in caso di allontanamento dal territorio di dimora (inteso quale luogo in cui si trova l’abitazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale) e non è dovuto nel caso di allontanamento dalla propria abitazione in orario diurno – ha diversamente affermato che laddove la legge impone al sorvegliato speciale di non allontanarsi dalla «dimora» senza preventivo avviso, intende evitare che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione si allontani – per tempo apprezzabile – dal territorio in cui ha fissato il proprio domicilio, per le ovvie esigenze di controllo e di pronta rintracciabilità. Diversamente, ove si ritenesse di identificare la ‘dimora’ con l’abitazione, si finirebbe per equiparare la sorveglianza speciale ad una sorta di detenzione domiciliare, in violazione dei connotati tipici della misura di prevenzione, con contenuti afflittivi simili a quelli della pena.
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