In tema di reati contro la libertà morale, risponde del reato di violenza privata il condomino che parcheggi la propria vettura nel suo posto auto condominiale oltre la linea di “confine” con il posto auto di altro condomino in modo da impedire a quest’ultimo di accedervi, e con modalità tali (stretta aderenza allo sportello di accesso al posto del conducente della autovettura dell’altro condomino), da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio posto auto. È quanto ha stabilito la Cassazione penale con sentenza 19 novembre 2020, n. 32534.
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