In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti; nel caso, invece, in cui la domanda riconvenzionale venga ritualmente proposta, scatta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio. È quanto chiarito dalla Cassazione con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22936.
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