Agisce in carenza di potere l’Ordine dei medici che sottopone a procedimento disciplinare e sanziona un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi fra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell’Ordine. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 28 luglio 2020, n. 16045.
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