In tema di reati contro la libertà individuale, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza (Cass. pen., sezione V, sentenza 9 novembre 2020, n. 31276).
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