Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il GIP del tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di due coniugi, avente ad oggetto l’ingiunzione a demolire emessa dal PM relativamente ad opere di cui era stata accertata irrevocabilmente l’abusività con sentenza della Corte d’appello, con condanna per il reato edilizio di cui all’art. 20, lett. c), I. 47 del 1985, la Corte di Cassazione (sentenza 15 luglio 2020, n. 20889) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il limite di cubatura, previsto in 750 mc. dalla normativa del c.d. secondo condono edilizio, previsto dalla l. 724/1994, non riguardava quella parte degli immobili adibiti ad usi diversi da quello residenziale, come nella specie – ha diversamente affermato che ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.
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