La compagnia aerea deve provvedere al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai passeggeri in conseguenza della cancellazione del volo aereo, secondo le modalità stabilite da norme sia interne che internazionali. Ma il danno non patrimoniale va risarcito unicamente se allegato e provato, cosa che, in questo caso, non è accaduta. A confermare il suddetto orientamento è il Tribunale di Roma con sentenza 16 gennaio 2020, n. 950.
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