La Cassazione penale, con sentenza n. 21070 del 15 luglio 2020, ha ritenuto che il rifiuto alla consegna dell’imputato per esigenze processuali, qualora il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, sia meramente facoltativo; mentre la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondanti la decisione sul mandato di arresto europeo sia di competenza del giudice straniero che ha emesso il provvedimento.
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