Il cambio di destinazione dell’area su cui insiste il terreno di proprietà del condominio non fa venir meno il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico e ad area verde dei terreni in oggetto, vincolo nascente dagli strumenti urbanistici in applicazione dell’art. 41 quinquies I. n. 1150 del 1942. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 30 luglio 2020, n. 16423.
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