Al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguente tenuto al pagamento del corrispettivo. Tale principio opera anche quando, come nel caso di specie, l’incarico di difesa è stato conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo soggetto, nonostante la procura congiunta. È quanto si desume dalla lettura dell’ordinanza n. 7037 del 22 marzo 2020 n. 7037 della Cassazione.
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