Il rapporto tra l’articolo 2054 c.c. e l’art. 1227 cc. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili ed inevitabili. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5627.