In base all’ordinanza del 19 giugno 2020 n.18582 della sezione III della Cassazione penale, le SS.UU. sono chiamate a rispondere ai seguenti quesiti: se le specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame ovvero – in caso di ricorso immediato – del giudice che ha emesso la misura, costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella Cancelleria dello stesso Tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa; se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, c.p.p., dal difensore dell’interessato anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla Cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p., anche alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stato ivi inviato a cura della Cancelleria dell’Ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati”.