Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice, chiamato a convalidare un arresto di un soggetto per il reato di truffa aggravata, aveva invece negato la convalida ritenendo non sussistere l’ipotesi della c.d. quasi flagranza, la Corte di Cassazione (sentenza 30 settembre 2020, n. 27229) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente il giudice aveva omesso di tenere in considerazione che l’arresto era avvenuto a distanza di circa un’ora dal fatto, dopo un inseguimento e quando l’indagato era ancora in possesso di tracce del reato – ha infatti ribadito che l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
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