È legittimo il provvedimento che, ex art. 282 ter c.p.p., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo tale provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere, quindi, dal luogo in cui questa venga a trovarsi (Cassazione penale, sezione V, sentenza 1 ottobre 2020, n. 27271).
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