La censura con la quale si denuncia la sentenza in quanto basata largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla non consiste nell’omesso esame di fatti, circostanze e rilievi accertati o comunque desumibili dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, ma si traduce nella sollecitazione ad una nuova valutazione, nel merito, delle risultanze della consulenza stessa, inammissibile in sede di legittimità. È quanto si legge nell’ordinanza n. 15222 del 16 luglio 2020 della Cassazione civile.
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