Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendosi presentato l’imputato presso l’ente per la prestazione della predetta sanzione sostituiva, la Corte di Cassazione (sentenza 14 gennaio 2020, n. 10669) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui spetta al PM dare l’abbrivio alla relativa procedura, non essendo configurabile alcun onere in capo alla parte privata – ha affermato che spetta alla Procura della Repubblica mettere in esecuzione la sentenza di condanna, comunicando formalmente l’avvio della relativa procedura sia al condannato, sia, anche con il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, all’ente designato per lo svolgimento dell’attività di pubblica utilità, invitando quest’ultimo a predisporre (o confermare) tutti gli adempimenti necessari all’avvio della prestazione, onde consentire al condannato di poter svolgere effettivamente i lavori di pubblica utilità, adempimenti tra i quali va ricompreso anche quello relativo alla comunicazione, eventualmente attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, del termine entro il quale il condannato deve presentarsi presso la sede di lavoro individuata al fine di dare inizio all’esecuzione della pena sostitutiva.
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