Il supporto informatico, estratto dalla videocamera di un privato, può essere usato come prova in giudizio, anche se i dati non sono stati acquisiti con la procedura prevista dal Codice di rito. L’utilizzabilità delle videoriprese non è, infatti, subordinata alla procedura di estrazione dei dati archiviati in un supporto informatico disciplinata dall’art. 254 bis c.p.p., la cui inosservanza non comporta alcuna sanzione processuale, potendone derivare, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova (Cassazione penale, sezione V, sentenza 6 maggio 2020, n. 13779).
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