Con un’importante decisione della Prima Sezione (20 gennaio 2020, n. 2453), la Cassazione ha ribadito un principio di diritto, già espresso in precedenti pronunce della stessa sezione, per cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può essere motivo di rigetto da parte del tribunale di sorveglianza la sola assenza di lavoro, stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, tra cui anche un’attività costante di volontariato.
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