Nel caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo, il passeggero può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. La Corte Ue, con la sentenza del 3 settembre 2020, C-356/19, ha affermato che, il rifiuto di tale pagamento da parte della compagnia aerea sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.