I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 del codice civile. È quanto ribadito dal Tribunale di Velletri lo scorso 15 giugno 2020 nella sentenza n. 896.
Call Now Button