Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità di un atto di appello proposto avverso una sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la c.d. riforma “Orlando” del 2017 anche agli appelli depositati prima della sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2020, n. 843) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta con la legge n. 103 del 2017 – ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 581, lett. d), c.p.p. – inserito dall’art. 1, comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale “l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità…. d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell’atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa dell’appellante alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.
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