Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, imputato del reato di stalking ai danni dell’ex coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26348) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte di Appello aveva avallato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva acquisito al fascicolo del dibattimento le querele sporte dalla parte offesa, ritenendone legittima l’acquisizione anche dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale – ha infatti ribadito che la mancata acquisizione, “ab initio”, al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell’effettiva sussistenza della querela non comporta l’invalidità o l’inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio dell’azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente.
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