La terza sezione civile, nell’ambito delle decisioni rese in data 11 novembre 2019, si è confrontata con alcuni snodi cruciali nel percorso che conduce al risarcimento del danno vantato dal paziente che si dolga dell’operato di un sanitario. Per un verso, viene ribadito (nelle sentenze n. 28991 e n. 28992) l’orientamento che in tempi recenti aveva preso piede con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova nelle azioni basate sulla responsabilità contrattuale del sanitario e/o della struttura in cui eventualmente quest’ultimo è inserito. Per altro verso, si esclude (nella sentenza n. 28993) che la perdita di chance lamentata dal paziente rilevi sul piano del rapporto di causalità, trattandosi invece di una peculiare menomazione che riflette un’insuperabile incertezza rispetto a un evento lesivo derivante dalla condotta del sanitario e sua volta foriero di determinate conseguenze pregiudizievoli.