Secondo la Cassazione, sentenza 19 febbraio 2020, n. 4202, deve ritenersi conforme al dato normativo costituito dall’art. 1917, comma 3 c.c. il rifiuto opposto dall’assicurazione alla richiesta di rimborso formulata dall’assicurato, nel caso in cui lo stesso assicurato abbia scelto di non avvalersi del patto di gestione della lite.