Va sottoposta alle Sezioni Unite la questione se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. È quanto si legge nell’ordinanza n. 33675 della Cassazione del 18 dicembre 2019, n. 33675.