Con la sentenza n. 280 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione all’ufficio della forza pubblica territorialmente competente, irrogata a carico dello straniero espulso, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio, poiché, a fronte della possibilità riconosciuta di presentare memorie o deduzioni al giudice di pace, personalmente o a mezzo difensore, quale forma di contraddittorio cartolare ed eventuale, tale misura incide in maniera limitata sulla libertà personale e resta comunque assicurato il diritto alla traduzione in lingua conosciuta o veicolare del provvedimento adottato, la possibilità di avvalersi di difensore di fiducia e del patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio.
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