Il Tribunale di Perugia (sentenza 24 novembre 2020) si è pronunciato sugli effetti prodotti dall’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio) sulla configurabilità del delitto di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, escludendo la rilevanza penale del fatto in quanto si è in presenza di una fenomeno successorio da ricondurre (diversamente da quanto sostenuto in precedenti decisioni del Tribunale di Rimini, della Corte di Cassazione e del Tribunale di Roma) non nell’ambito del fenomeno della successione di leggi extrapenali nel tempo, bensì facendo applicazione della distinta e specifica disciplina dettata dall’art. 9 legge 689/87 1981 per l’ipotesi del concorso eterogeneo di norme, che ricorre ogniqualvolta un medesimo fatto risulti prima facie riconducibile sia ad una fattispecie penale incriminatrice, sia ad un illecito amministrativo. Quanto alla possibilità di un’eventuale trasmissione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria in favore della Autorità Amministrativa competente all’irrogazione della sanzione amministrativa, tale possibili secondo il Tribunale deve ritenersi preclusa, al pari – più in generale – di un’applicazione retroattiva dell’illecito amministrativo di nuovo conio e delle relative sanzioni.