Il regolamento adottato dal MISE con decreto n. 54/2020 pubblicato in G.U., la cui entrata in vigore è prevista per il 2 luglio 2020, indica le linee guida a cui deve uniformarsi il rapporto negoziale che si instaura tra l’impresa di assicurazioni e l’utente-consumatore dei servizi assicurativi riferiti alla r.c.a. obbligatoria avente ad oggetto la garanzia riguardante autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato dei consumatori, in qualità di soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione ai contenuti indicati nel contratto-base ed ai premi praticati dalle compagnie, la cui pubblicizzazione deve avvenire nel rispetto delle procedure di accessibilità e trasparenza delle informazioni, anche sui siti internet di ciascuna impresa operante nella materia assicurativa. Nello schema di contratto-base approvato ed allegato al suddetto regolamento, si recepiscono per lo più le indicazioni normative già presenti nel Codice delle assicurazioni private e nel codice civile, secondo l’interpretazione emersa nella giurisprudenza di legittimità, la cui novità di maggiore rilievo ed impatto sociale, a parte quelle di uso tecnologico – modello elettronico e preventivatore pubblico – e l’apparente formato “standard” di alcune clausole contrattuali di uso comune, ribadendo la contrattazione libera per tutta una serie di importanti garanzie accessorie anch’esse di uso comune, già presenti nei precedenti modelli contrattuali del mercato assicurativo, riguarda l’assunzione della difesa a nome dell’assicurato nei sinistri aperti, a cui è correlata l’assoluta discrezione nella relativa gestione, e l’ulteriore previsione, indicata nell’art. 11 dello schema di contratto-base allegato, che consente all’impresa di assicurazioni di non riconoscere le spese sopportate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, compresa quella davanti al giudice penale.
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