Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un padre separato, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non avendo versato l’assegno di mantenimento alla moglie ed ai due figli, la Corte di Cassazione (sentenza 27 novembre 2020, n. 33662) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, l’obbligo sarebbe venuto meno con il raggiungimento della maggiore età – ha diversamente affermato che la circostanza del compimento della maggiore età del figlio, non rileva se questi non è abile al lavoro, condizione alternativa a quella della minore età, secondo il disposto dell’art. 570 c.p., comma 2, essendo “inabile al lavoro” la persona che abbia una “totale e permanente inabilità lavorativa”.
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