Pronunciandosi su un caso “finlandese” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano assolto un ispettore di polizia dalle accuse di aver negligentemente omesso di procedere al sequestro dell’arma con cui un giovane studente aveva posto in essere una carneficina, uccidendo nove compagni ed un professore, senza peraltro accogliere le richieste di risarcimento danni presentate dai familiari delle persone rimaste uccise nella sparatoria, la Corte EDU, ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata sia la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita), della Convenzione EDU sotto l’aspetto sostanziale, escludendo invece, la violazione della predetta norma convenzionale per quanto riguardava l’accusa di non aver diligentemente svolto le attività di indagine dopo la strage. Il caso era stato originato da una serie di denunce presentate per contestare il mancato adempimento da parte delle autorità dell’obbligo positivo di proteggere la vita delle vittime di una sparatoria avvenuta in una scuola nella città di Kauhajoki nell’anno 2008, in cui erano rimaste uccise 10 persone. Il caso, assurto agli onori della cronaca, aveva visto come sfortunati protagonisti nove studenti ed un insegnante, che erano rimasti uccisi durante una sparatoria causata da uno studente della stessa scuola, luogo della carneficina, che poi si era suicidato. La Corte EDU (sentenza 17 settembre 2020, n. 62439/12) ha rilevato che le autorità non potevano essere a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita dei prossimi congiunti dei ricorrenti. Tuttavia, la polizia aveva saputo di un post su Internet dello studente, che era stato intervistato prima della folle azione, ed aveva valutato di sequestrargli l’arma, senza tuttavia deciderlo in tempo utile per evitare la strage. Il sequestro dell’arma sarebbe stata per la Corte EDU una precauzione ragionevole, consentita anche dalla legge. La mancata adozione di quella decisione significava che le autorità non avevano adempiuto al loro speciale dovere di diligenza derivante dal livello di rischio particolarmente elevato inerente a qualsiasi condotta illecita che coinvolga l’uso di armi da fuoco.
Call Now Button