Nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all’autodeterminazione, l’onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano) è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 4 novembre 2020, n. 24471.