Costituisce illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre, la condotta dell’avvocato, il quale non abbia partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati, senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 4 febbraio 2020, n. 2506.