Il trend giurisprudenziale volto a riconoscere una spiccata autonomia al danno morale rispetto al danno biologico impone di vagliare la tenuta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto esse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento di entrambe le voci. Una recente pronuncia della Suprema Corte evidenziava le criticità insite nell’applicazione delle tabelle milanesi, non ritenendo in particolare corretta la previsione di un criterio standard di liquidazione riferito anche al danno morale. La sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 ribadisce tali perplessità, ma appare meno drastica, delineando una traiettoria diversa che conduce ad apportare alcuni correttivi alle anzidette tabelle quante volte non si riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza del danno morale.
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